Scopri come possiamo aiutarti a ottenere il giusto risarcimento senza anticipare nessuna spesa* di consulenza.
*grazie ad un accordo esclusivo con una società di litigation funding il Cliente non dovrà pagare nulla agli Avvocati e Consulenti Tecnici poichè il costo di questi ultimi verranno anticipati direttamente dalla società.
Ci occupiamo personalmente di responsabilità medica dalla parte dei pazienti, da oltre 20 anni. Recentemente abbiamo unito le nostre competenze unendo i nostri studi di Pescara e di Roma per permettere un servizio ancora più efficiente per i nostri assistiti.
L’Avv. Andrea Colletti è avvocato cassazionista ed è stato relatore di minoranza della Legge sulla responsabilità medica – la n. 24/2017 – presso la Camera dei deputati. È stato relatore nella materia in vari eventi formativi ed ha trattato, ad oggi, oltre 250 casi tra Tribunale, Corte d’Appello e Corte di cassazione.
L’Avv. Settimio Catalisano è avvocato cassazionista e si occupa da oltre 25 anni di responsabilità civile (responsabilità medica ed infortunistica stradale).
A differenza dei grandi studi legali e delle società di infortunistica trattiamo ogni caso personalmente e, per questo motivo, il nostro studio non tratta più di 24 casi di malasanità ogni anno (2 per ogni mese).
Siamo noi personalmente e congiuntamente che discutiamo e verifichiamo gli esiti delle Consulenze Tecniche di Parte e delle Consulenze Tecniche d’Ufficio. Per noi non si tratta non di meri numeri o risarcimenti ma ascolto e tutela dei diritti delle persone.
La Sig.ra M.M si recava in Pronto Soccorso e successivamente veniva ricoverata presso l’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Teramo con diagnosi di “Iniziale travaglio di parto in III gravida I para alla 35° settimana + 2 gg di gestazione”;
Trattandosi di gravidanza pretermine, dopo un tentativo di ritardare il parto, alle ore 2:50 del 23.05.2010 avveniva la nascita della piccola S., del peso di 2050 gr. Circa un’ora prima del parto, veniva eseguita amnioressi con fuoriuscita di liquido amniotico tinto di meconio.
A causa del ritardo di parto la piccola S. è nata con una sospetta paralisi cerebrale infantile ad organizzazione discinetica e riconosciuta invalida totale dall’INPS.
Iniziato il procedimento nei confronti dell’Ospedale dove è nata la bambina ed in quello dove è stata trattata da un punto di vista neonatologico, ancor prima della CTU ci siamo accordati con una transazione nei confronti della prima struttura sanitaria, continuando la procedura nei confronti della seconda
La Sig.ra A.P. si era ricoverata presso il reparto di Ginecologia ed Ostetricia di un ospedale abruzzese con chiari sintomi di parto distocico e, dopo 3 giorni, attraverso una manovra con vacuum extractor, nacque il piccolo S.M. con chiari problemi respiratori alla nascita.
Il neonato presentava una tetraparesi spastica dovuta a sofferenza perinatale che aveva procurato un danno biologico del 100%.
Venne iniziata una causa presso il Tribunale di Teramo ove, espletata una CTU collegiale, veniva verificato il nesso di causa tra comportamenti dei ginecologi ed il danno. Infatti i tracciati cardiotocografici segnalavano delle decelerazioni variabili che dimostravano una sofferenza cuta intrapartum.
Ulteriore errore dei sanitari è stato quello di incentivare il parto con ossitocina, farmaco che notoriamente aggrava l’ossigenazione del feto in casi sospetti o anormali.
All’esito delle prove testimoniali la sentenza del Giudice condannava la Asl al pagamento di una somma pari ad oltre € 1.700.000 a favore dei genitori e del minore.
La Sig.ra M.M si recava in Pronto Soccorso e successivamente veniva ricoverata presso l’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Teramo con diagnosi di “Iniziale travaglio di parto in III gravida I para alla 35° settimana + 2 gg di gestazione”;
Trattandosi di gravidanza pretermine, dopo un tentativo di ritardare il parto, alle ore 2:50 del 23.05.2010 avveniva la nascita della piccola S., del peso di 2050 gr. Circa un’ora prima del parto, veniva eseguita amnioressi con fuoriuscita di liquido amniotico tinto di meconio.
A causa del ritardo di parto la piccola S. è nata con una sospetta paralisi cerebrale infantile ad organizzazione discinetica e riconosciuta invalida totale dall’INPS.
Iniziato il procedimento nei confronti dell’Ospedale dove è nata la bambina ed in quello dove è stata trattata da un punto di vista neonatologico, ancor prima della CTU ci siamo accordati con una transazione nei confronti della prima struttura sanitaria, continuando la procedura nei confronti della seconda
Il Sig. G.D.G. si recava presso una casa di cura privata per essere sottoposto ad un intervento chirurgico per aneurisma della aorta addominale.
Secondo i nostri Consulenti Tecnici di Parte i sanitari avevano errato sia nella scelta del tipo di intervento chirurgico (troppo invasivo e rischioso per l’età e per le condizioni di salute del paziente, né utile in rapporto alla problematica di cui questi soffriva), sia nella esecuzione del primo intervento chirurgico del 25.1.2003 (avvenuto in modo imperito e dal quale era conseguita la necessità di sottoporre il paziente, in tempi ravvicinatissimi, ad altri due interventi chirurgici, nella speranza vana di emendare i danni provocatigli dal primo intervento), sia nella gestione della fase post operatoria e nella diagnosi di sopravvenienza di colite ischemica (compiuta tardivamente), sia – ancor prima – nel non informare compiutamente il paziente dei rischi reali dell’intervento e della possibilità di soluzioni alternative, meno rischiose.
A seguito dell’espletata Consulenza Tecnica d’Ufficio il Giudice, con sentenza, condannava la Casa di cura privata al risarcimento del danno per il decesso del paziente ed a favore di figli e moglie per danno da lesione parentale.
La Sig.ra M.C. si ricoverava presso l’Ospedale di Pescara per episodi di broncopneumonici basali. durante il ricovero si decide di programmare una modulazione transcatetere con radiofrequenza del nodo atrio-ventricolare al fine di ridurre la frequenza ventricolare media e rendere la paziente sempre stimolata dal PaceMaker, in modalità sincrona.
Alla rimozione dell’introduttore venoso femorale dx alle h. 18,15 circa, compare in sede inguinale un voluminoso ematoma con quadro generale di insufficienza di circolo da grave ipotensione in corso di severa anemizzazione. Dopo circa 2 mesi la paziente decedeva.
La CTU che ha deciso il processo ha verificato che si tratta “di un grave ed indebito errore procedurale (tecnico), evitabile usando diligenza e prudenza, che ha determinato importanti lesioni organiche immediate con tutte le gravi conseguenze, sia locali che sistemiche, che hanno condotto in ultima analisi al decesso”, “in Riferimento alla procedura di cateterismo vascolare eseguita nel corso dell’intervento predetto, la sua materiale esecuzione, nei tempi e nei modi effettivamente espletati, non risulta condivisibile”, “Le cause del decesso, invero, sono riconducibili ad una sequela di inappropriate condotte medico-chirurgiche”.
A seguito della CTU la Corte d’Appello di L’Aquila ha condannato la Asl ad un risarcimento a favore dei figli della paziente
Il Sig. T.D.I. venne trasportato dal servizio del 118 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero accusando forti dolori, deficit di forza a carico e poca sensibilità degli arti inferiori con accentuazione a sinistra.
La CTU espletata nella fase ex art. 696bis cpc ha evidenziato chiaramente il nesso di causa tra gli eventi occorsi presso l’Ospedale ed il decesso.
Secondo i CTU:
– “le condizioni del paziente al momento del ricovero presso la U.O. di Medicina I dell’Ospedale di Pescara avrebbero dovuto indurre il personale sanitario ad attenta valutazione del rischio caduta ed all’attuazione di misure idonee preventive e di monitoraggio. Il personale del Nosocomio pescarese ha violato regole di condotta prudenziale e di buone pratiche”;
– “il trattamento prescelto fu adeguato ma non tempestivo”;
– “l’ematoma sottodurale acuto emisferico destro può essere messo in rapporto causale, con elevata probabilità se non di assoluta certezza, con la caduta del 15.9.2013”;
– “la morte del Sig. T.D.I. è da porre in rapporto causale con l’ematoma sottodurale ed il ritardo nell’effettuazione dell’intervento chirurgico”.
Alla luce della CTU il Tribunale di Pescara ha condannato la Asl al risarcimento a
favore della moglie ed i due figli.
La Signora S.P. giunta a termine della terza gravidanza, venne ricoverata presso il reparto di Ostetricia di un Ospedale emiliano e sottoposta a parto cesareo.
Dimessa appena dopo due giorni, iniziava subito ad avvertire dolori acuti al basso ventre. Nei giorni seguenti, essendo aumentati di intensità i dolori, la stessa si ripresentava in Ospedale con indicazione dei sanitari di indossare solo una panciera.
La sera del 30 maggio, a causa di un violentissimo dolore addominale associato a nausea e sudorazione fredda venne condotta dall’ambulanza medicalizzata presso il Pronto Soccorso Ostetrico dell’Ospedale Sant’Orsola, ove subiva un primo intervento chirurgico con diagnosi di “annessite ascessualizzata sx con inizale peritonite…flogosi uterina acuta; salpingite dx. Tipo Intervento: Laparotomia trasversale: adesiolisi; anessiectomia sx, salpingectomia dx; ricostruzione uterina; liberazione della vescica e asportazione nodulo pre-vescicale”. Il giorno seguente subiva un secondo intervento chirurgico per diagnosi di “Peritonite in pz recentemente operata per ascesso pelvico post-taglio cesareo. Tipo intervento: Laparotomia longitudinale: lavaggio addominale. Isterectomia totale, omentectomia”.
Le Consulente Tecniche di Parte hanno dimostrato che il primum movens degli esiti è stato un processo infettivo iniziato durante il parto, misconosciuto dai sanitari e non trattato neppure successivamente.
A seguito del Ricorso ex art. 696bis cpc, espletata la CTU, si è trovato un accordo conciliativo con l’Ospedale chiamato in causa.
Il sig. F.B., al fine di rimuovere un polipo del sigma diagnosticato mediante una precedente colonscopia, si ricoverava presso il reparto di Chirurgia di un Ospedale abruzzese veniva sottoposto ad intervento di polipectomia per via endoscopica. Dopo poche ore dall’intervento il paziente presentava diversi episodi di rettorragia con anemizzazione e malessere generalizzato, per cui, diagnosticata una “peritonite diffusa da perforazione iatrogena del Sigma medio in esiti di polipectomia”, veniva immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico di “laparotomia mediana esplorativa” e si provvedeva a “resezione colica del sigma secondo Hertman comprendente la porzione residua dell’adenoma sessile precedentemente asportata endoscopicamente e toilette del cavo addominale” e, dopo pochi giorni, veniva dimesso.
Dopo quattro giorni a causa di vomito e rettorragia il paziente veniva nuovamente ricoverato e sottoposto a terapie mediche ed emotrasfusioni che tuttavia non davano alcun miglioramento tanto da indurre i sanitari a tentare un nuovo intervento chirurgico il 23.02 successivo a seguito di diagnosi “Occlusione intestinale in esiti di peritonite diffusa”.
Veniva iniziato un procedimento dinanzi il Tribunale di Pescara per il risarcimento del danno ed a seguito di una Consulenza Tecnica d’Ufficio che riscontrava le condotte erronee dei sanitari, il nesso di causa con gli esiti stabilizzati, il Giudice condannava al risarcimento del danno la Asl.
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Mi sono rivolta allo Studio Colletti per una consulenza su un caso di malasanità. Estremamente competenti in materia, sono stata assistita con grande capacità e serietà, ricevendo sempre risposte puntuali e concrete. Grande determinazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, non posso che considerarli un punto di riferimento e consigliarli a chi ne avesse necessità.
Chiara Sericola
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